STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"ACCADEMIA KRONOS"
Art. 1
Costituzione, Sede e Durata
E' costituita una Associazione denominata "ACCADEMIA KRONOS" o più semplicemente " AK " con sede provvisoria in Ronciglione (VT), Via A. da Sangallo n. 10 - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L'associazione può istituire sedi periferiche in Italia ed all'estero. L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale. Alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 460/97. Essa è apartitica ed aperta a tutte le confessioni religiose ed a tutte le etnie. La durata dell'Associazione è fino al 31/12/2100. Il bilancio consuntivo si chiude al31 dicembre di ogni anno.
Art.2
Scopi della ONLUS
Gli scopi perseguiti dall' Associazione sono i seguenti: Studio del futuro dell'umanità minacciato da eventi negativi legati al peggioramento della qualità della vita ed al degrado e distruzione dell'ambiente naturale. Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione studi per spedizioni scientifiche ed interventi in aree naturali minacciate da degrado o distruzioni. Per la diffusione dei risultati degli studi promossi dall'Accademia Kronos o dai suoi iscritti, l'Associazione produrrà bollettini informativi, pubblicazioni cartacee ed elettroniche e documentari video. L'Associazione può organizzare con enti Universitari ricerche scientifiche di particolare interesse sociale. Per tali scopi l'Accademia Kronos può assumere personale ed attivare contratti economici di collaborazione con Enti similari od altri Enti di ricerca e studio, nonché con amministrazioni pubbliche territoriali (Stato, Regioni, Province, Enti Parco, Comuni ecc.). Per studi e diffusione dei risultati scientifici acquisiti, l' Accademia Kronos può avvalersi della collaborazione dei Mass Media ( Canali radiotelevisivi, giornali ecc. ).
Art.3
Soci, associati e partecipanti della ONLUS
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
fondatori
ordinari
sostenitori
benemeriti
onorari
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed elencati nominativamente nell'atto costitutivo. Tra i soci fondatori dovranno, di diritto, essere scelti due membri nel consiglio direttivo. Sono soci ordinari, sostenitori o benemeriti le persone fisiche od Enti, solo quando la domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà stabilita dall'assemblea ordinaria dei Soci. Attualmente l'assemblea ordinaria dei Soci stabilisce tipi di quote associative di importo diverso e crescente che faranno carico rispettivamente alle categorie dei Soci ordinari, sostenitori e benemeriti. Sono Soci onorari, coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo che li sceglierà tra personalità del mondo della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo (salvo ratifica dell'assemblea dei Soci) e che con la loro opera contribuiscono al raggi ungi mento degli scopi sociali. Tutti i Soci, esclusi quelli onorari sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno e si intenderanno rinnovati di anno in anno previa disdetta da comunicare prima della fine di ogni esercizio sociale. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni per morosità e per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; indegnità verrà sancita dall'assemblea ordinaria dei Soci. Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa. Per gli associati maggiorenni è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni allo statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi della ONLUS.
Art. 4
Organi amministrativi
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea ordinaria dei Soci tra i soci stessi che abbiano minimo tre anni di quote annuali associative versate. La durata del consiglio direttivo è di tre anni e possono essere rieletti illimitatamente. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, lo stesso alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti oppure se lo stesso rifiuta per cooptazione tra i soci. Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente un vicepresidente ed un segretario, ove a tale nomine non abbia provveduto l'assemblea dei Soci. Ai membri del Consiglio direttivo può essere riconosciuto un compenso annuale che verrà stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci anno per anno in base alle disponibilità finanziarie della Associazione. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo della gestione. Per la validità delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità varrà il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal presidente. in sua assenza dal Vicepresidente. in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti e degli impiegati, determinandone la retribuzione e compila il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza; può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 5
Del collegio dei revisori
L'Associazione è controllata da un collegio di revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci che abbiano versato le quote per almeno un triennio, essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili illimitatamente. Il loro compenso sarà stabilito dall'assemblea Ordinaria dei soci annualmente. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione da allegare ai bilanci consuntivi annuali, dovranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 6
Assemblee ordinarie e straordinarie
Fanno parte delle assemblee tutte le categorie di soci ma non potranno votare i soci onorari ed i soci minorenni. I soci sono convocati in assemblea dal consiglio minimo una volta all'anno entro il mese di febbraio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nei locali dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'assemblea può essere anche convocata su domanda firmata da un decimo dei soci a norma dell'art. del C.C. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio nazionale. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo, dei membri dei revisori dei conti stabilendone i relativi compensi. L'Assemblea straordinaria delibererà in merito alle eventuali modifiche dell'atto costitutivo ed dello statuto. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del consiglio, ma ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.7
Obblighi e divieti della ONLUS
Alla Onlus è fatto espresso divieto di:
-
svolgere altre attività al di fuori di quelle statutarie previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
-
procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano Imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
-
di impiegare gli eventuali utili o di avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie. Alla Onlus è fatto espressamente obbligo:
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di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre Onlus od a scopi di pubblica utilità;
-
redigere il bilancio o rendiconto annuale;
-
di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età;
-
utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno o distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" oppure l'acronimo “ONLUS”.
Art. 8
Scioglimento della ONLUS
Lo scioglimento della Onlus è deliberato dall'assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto obbligo della Onlus in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n.662/1996.
Art.9
Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea ordinaria: essi giudicheranno ex bono et a equo senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. l0 Conclusioni finali Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile.
ILSEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Corrado Cosimi) (Ennio La Malfa)